Tra i vantaggi di poter utilizzare un’auto in leasing c’è quello per cui il bollo ricade sulla società e non su chi utilizza il veicolo. A togliere ogni dubbio è la Cassazione: con l’ordinanza n. 3928/11 precisa che questa tassa è dovuta da chi è proprietario del bene e non da chi lo ha in suo possesso.Alla suprema corte si era rivolta una società di leasing che aveva ricevuto un avviso di accertamento dalla regione Lombardia in merito al mancato pagamento della tassa automobilistica per il 2002 relativa a un’auto di proprietà: se in prima istanza la società aveva vinto, la Cassazione ha ribaltato la sentenza richiamandosi all’articolo 5, comma 29 del Dl 953/1982 nel testo sostituto dalla legge di conversione n. 53/1983 che afferma che “sono tenuti al versamento i soggetti che risultano proprietari al Pra per i veicoli in esso iscritti”.
L’utilizzatore è solo nella eventuale fase di riscatto del bene, esercitando l’apposita opzione, che diventerà proprietario e, quindi, sarà tenuto a versare l’imposta. Ma solo a partire da quel momento e non retroattivamente.
Dal canto suo, i legali dell’azienda intestataria dei veicoli avevano richiamato il comma 37 dell’articolo 5 del Dl 953/1982 che prevede che “la perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per periodo d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione“. I giudici, ritenendo che l’esecuzione del contratto di leasing avviene su base consensuale, hanno ritenuto che il contratto di leasing non rientri in questa possibilità.
fonte:motori.it